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- FEDERICO II DI SVEVIA. CONTINUANDO CON IL “LIBER AUGUSTALIS”

18 dicembre 2008

di Claudio Alessandri

Federico II proseguendo nella sua “idea” innovativa a trecento sessanta gradi, senza trascurare ciò che di condivisibile vide nelle leggi emanate dai suoi avi normanni, sempre nell’interesse delle donne, fece inserire nel suo codice delle novità importantissime per determinare il raggiungimento della maggiore età, non si trattava ovviamente di un semplice atto formale, ma di una volontà tesa a porre sullo stesso piano giuridico uomini e donne, annullando in tal modo tutte le disparità nel “diritto” che erano esistite fra i due sessi fino a quel momento.

Il Codice federiciano stabiliva, quindi, che la donna divenisse maggiorenne a diciotto anni, come avveniva per gli uomini: “…dice che li minori son quelli che non hanno deceocto anni tanto li mascoli quanto le femine excepto li francesi che in quindece anni se iudicano de atà perfecta…”.

Questo articolo del codice imperiale, non era una semplice innovazione anagrafica fine a se stessa, comportava dei mutamenti epocali, sempre nel diritto, per le donne che, fino ad allora erano sempre state discriminate nei confronti dei maschi, non che i maschi non fossero sempre favoriti alle sorelle nell’eventualità di eredità, ma in assenza di questi, le femmine ereditavano tutti i beni posseduti dal barone loro padre.

Se le figlie erano ancora minorenni al momento della morte del barone padre, detti i beni venivano amministrati dalla corte che provvedeva alle necessità delle orfane, quando queste raggiungevano la maggiore età, rientravano in possesso dei beni ereditati, maggiorati di quanto economicamente prodotto durante gli anni dell’amministrazione della corte. L’effettiva restituzione avveniva quando le giovani orfane si sposavano.

Questo particolare non era affatto trascurabile perché tutelava le orfane dai tentativi di frode tentati dai fratelli, questa cautela poneva al sicuro le giovinette anche fisicamente, fino al matrimonio dimoravano a corte allietando, con la loro gioventù l’imperatore e nel frattempo respiravano l’atmosfera culturale della reggia beneficiandone anche spiritualmente ed apprendevano i principi educativi indispensabili a fanciulle del loro rango.

Comunque per quanto rivoluzionari fossero i principi legali di Federico II, non si deve dimenticare che questi cambiamenti avvenivano, comunque, nel medioevo, per quanto innovative fossero le leggi emanate dall’imperatore, risentivano comunque di principi morali che conducevano a punizioni crudeli e spesso contraddittorie. Parlando di adulterio, ecco riemergere intransigenti principi morali e religiosi affatto ispirati a soluzioni innovative.

L’adulterio, se commesso dall’uomo comportava la confisca dei beni, se commesso dalla donna, ecco tornare una disparità fondamentale fra i due sessi, quest’ultima era passibile del taglio del naso o della fustigazione, pene comunque atroci, ma che evitavano alla donna la morte per lapidazione ed in più era discrezione del marito se adottare quella spaventosa mutilazione o, invece, la fustigazione.

Continuando sul tema adulterio si apprende che il marito che sopporta o addirittura incoraggia atteggiamenti poco pudichi da parte della moglie, doveva essere considerato colpevole al pari della moglie ed essere colpito dall’infamia quando il tradimento era a tutti noto.

Ed ecco ricomparire una sorta di atteggiamento comprensivo nei confronti dell’uomo: se un marito aveva rapporti con una prostituta, ovviamente consenziente, non doveva subire alcuna punizione. Se una madre favoriva l’adulterio di una figlia, questa doveva subire, alla stessa stregua di una ruffiana, il taglio del naso. Se un marito scopriva la moglie in flagrante adulterio e dopo avere lasciato andare l’amante non adottava alcun provvedimento punitivo nei confronti della moglie, doveva subire la stessa pena che sarebbe spettata ad un ruffiano.

Per finire citeremo l’unico caso nel quale la legge consentiva l’omicidio autorizzato, questo non comportava alcuna pena per un marito che avesse scoperto la moglie che si intratteneva con l’amante, in questo unico caso gli era consentito di ucciderli entrambi.

articolo del 18 dicembre 08 siciliainformazioni

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